Senato - Disegno di legge 3203 (testo presentato)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dei parco paleontologico
e naturalistico di Pietraroja)

1. Ai fini della salvaguardia e del recupero, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione del patrimonio paleontologico e naturalistico esistente nell'area di Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, del Taburno-Camposauro e di Baselice, in provincia di Benevento, é istituito il parco naturalistico di Pietraroja, di seguito denominato "parco".


2. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentiti la regione Campania, le Università della Campania, e gli enti locali interessati, sono individuati i confini del parco.
3. Il decreto di cui al comma 2 individua le ulteriori aree, limitrofe a quelle di cui al comma 1, che per il loro preminente interesse ambientale, culturale e turistico appaiono meritevoli di tutela.

Art. 2.
(Patrimonio paleontologico e naturalistico)

1. Costituiscono il patrimonio del parco le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le altre tracce di vita e dell'esistenza umana del passato, comunque rientranti nel patrimonio naturalistico e storico-culturale del territorio del Sannio.


2. Il parco é soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'arti colo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.


3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3

(Finalità)

1. Salvo quanto disposto dal titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco deve essere gestito in funzione delle seguenti finalità:

a) tutelare il complessivo patrimonio paleontologico e naturalistico compreso nell'area del parco;
b) migliorare le conoscenze e la fruibilità dei siti attraverso scavi e ricerche condotti all'interno di aree delimitate;
c) promuovere e diffondere, anche tramite le tecnologie multimediali, la conoscenza del patrimonio ambientale e culturale, il cui diritto di immagine é attribuito all'Ente parco;
d) promuovere iniziative di turismo culturale e scolastico, anche attraverso la creazione e la gestione di attrezzature sociali volte a fini didattici, culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco stesso;
e) promuovere il recupero e l'adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nell'area del parco;
f) promuovere corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato per attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione del patrimonio paleontologico e naturalistico.

Art. 4.

(Ente parco)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico ed é sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.

3. L'organico funzionale dell'Ente parco é costituito da un direttore, due assistenti, un funzionario amministrativo e un tecnico.
4. Il presidente é nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su una terna proposta dal presidente della regione Campania, sentiti l'Università del Sannio e gli enti locali interessati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.
5. Il consiglio direttivo é presieduto dal presidente ed é composto da:

a) il soprintendente ai beni archeologici competente per territorio o un suo delegato;
b) il soprintendente ai beni ambientali ed architettonici competente per territorio o un suo delegato;
c) due rappresentanti del comune di Pietraroja;
d) un rappresentante della Comunità montana del Titerno;
e) un rappresentante dell'Università del Sannio;
f) un rappresentante del comune di Baselice.

6. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, elabora lo sta tuto dell'Ente, che é adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e approva appositi programmi pluriennali di intervento per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.
7. Lo statuto dell'Ente parco definisce in ogni caso l'organizzazione interna e le forme di pubblicità degli atti.
8. Il comitato scientifico é composto da:

a) tre rappresentanti dell'Università del Sannio;
b) un rappresentante dell'Università del Molise;
c) un rappresentante dell'Università di Napoli "Federico II";
d) un rappresentante dell'Università di Salerno;
e) un rappresentante della regione Campania;
f) due esperti nazionali e uno internazionale indicati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

9. Il comitato scientifico svolge funzioni di consulenza nei confronti del consiglio direttivo ai fini della definizione del quadro di riferimento scientifico e delle linee di orientamento per la ricerca, conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio geo-paleontologico del Sannio. Il suo funzionamento é regolato dallo statuto dell'Ente parco.
10. Il collegio dei revisori dei conti é nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato.
11. Gli organi dell'Ente, ad esclusione dell'organico funzionale, durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
12. Il consiglio direttivo puó nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per i problemi specifici nei settori di attività dell'Ente. Esso puó altresí stipulare accordi di programma con isti tuzioni culturali e soggetti privati che operano nei settori di intervento.
13. Per l'attuazione di specifici interventi o di attività determinate, limitate nel tempo, l'Ente puó fare ricorso con priorità a lavoratori già ammessi al trattamento di integrazione salariale o inseriti nelle liste di mobilità ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56.

Art. 5.

(Gestione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie dell'Ente parco, destinate alle finalità istitutive, sono:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;
c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche dell'Ente parco é sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tal fine la gestione delle risorse pubbliche é contabilizzata separatamente da quella di altra natura e provenienza.

Art. 6.

(Finanziamento dello Stato)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge é concesso un contributo all'Ente parco pari a lire 10 miliardi per gli anni 1998-2000, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1998, lire 3 miliardi per l'anno 1999, lire 3 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Gli stanziamenti in favore dell'Ente parco, a decorrere dall'anno 2001, sono determinati dalla legge finanziaria.

Cirod

Senato della Repubblica
Testi dei disegni di legge
URL: http://www.senato.it/att/ddl/a3203p.htm
Ultimo aggiornamento: Thursday April 15 1999

 

Senato - Disegno di legge 3203 (testo presentato)

ONOREVOLI SENATORI. - Agli inizi degli anni '80, a Pietraroja, in provincia di Benevento, territorio suggestivo per gli stupendi scorci paesaggistici del Matese e per la fisionomia naturale dei luoghi singolari del Monte Mutria, fu scoperto un fossile, un reperto eccezionale, l'unico esemplare di dinosauro italiano. L'organismo del rarissimo animale, in ottimo stato di conservazione, dal nome scientifico "Scipionyx samniticus", risale, secondo gli studiosi di paleontologia, a circa 113 milioni di anni. É questa una delle scoperte paleontologiche piú importanti del secolo: l'esemplare, un cucciolo di poche settimane di vita, presenta ben visibili non solo l'apparato scheletrico ma anche gli organi interni. La scoperta, l'esame e l'annuncio dell'eccezionale reperto, nel richiamare interessi scientifici e culturali in campo internazionale (come riportati dalle riviste "Nature" e "Time"), hanno pure sollevato intensa attenzione sul contesto geografico sannita, ove da anni é stato individuato nel sito di Pietraroja un esteso patrimonio di fossili animali e vegetali e organizzata un'area geopaleontologica. Di qui l'esigenza di una iniziativa legislativa per valorizzare i beni paleontologici e naturalistici del Sannio. Si potrà creare una struttura museale, con laboratori di studio e ricerca e aule didattiche, che raccolga l'intero patrimonio paleontologico sannita, percorsi di storia naturale, archeologia industriale, in cui rappresentazioni grafiche e ricostruzioni plastiche esaltino le evidenze scientifiche.
Un centro, quindi, che valorizzi efficacemente i giacimenti fossiliferi di Pietraroja, di Baselice, del Taburno-Camposauro e delle altre località sannite nonché le testimonianze della storia geologica del meridione d'Italia; uno spazio di cultura e di formazione scientifica, collegato alle Università della Campania e del Molise; un luogo di ospitalità per i gruppi docenti e discenti dei vari livelli scolastici che vogliono accedere a progetti, attentamente programmati sul piano metodologico e didattico; e, infine, un polo di accoglienza per flussi turistici di visitatori sempre piú aperti ed attenti a leggere e scoprire le risorse naturali, le vocazioni e le attitudini culturali del territorio.Il disegno di legge :

all'articolo 1, prevede l'istituzione del parco naturalistico del Sannio ai fini della conservazione del patrimonio paleontologico, archeologico e naturalistico, non solo del comune di Pietraroja ma anche delle aree sannite che, per il loro interesse archeologico, culturale e turistico, appaiono meritevoli di tutela.

All'articolo 2 viene, pertanto, specificato ció che si intende per patrimonio paleontologico e naturalistico mentre nell'articolo 3 vengono elencate le finalità, in funzione delle quali dovrà essere gestito il parco. Oltre alla tutela del patrimonio paleontologico e naturalistico, come piú volte specificato, funzione del parco é quella di promuoverne e divulgarne la conoscenza; promuovere iniziative di turismo culturale e scolastico e corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato.


L'articolo 4 stabilisce che l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'ambiente. Organi dell'Ente sono: il presidente, il consiglio direttivo, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.


L'articolo 5 prevede che le risorse finanziarie dell'Ente, destinate alle finalità istitu tive dell'Ente parco, siano tratte dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, dai contributi della regione Campania e degli enti pubblici oltre che dai contributi di privati cittadini.


L'articolo 6, invece, dispone che l'Ente parco venga finanziato tra gli anni 1998 e 2000 con un contributo di 10 miliardi di lire cosí ripartiti: lire 4 miliardi per l'anno 1998 e lire 3 miliardi sia per l'anno 1999 che per l'anno 2000.

Gli stanziamenti a decorrere dall'anno 2001 sono determinati con legge finanziaria.

Cirod

Senato della Repubblica
Testi dei disegni di legge
URL: http://www.senato.it/att/ddl/r3203p.htm
Ultimo aggiornamento: Thursday, 18-May-00 06:30:41

IL COLLEGATO AMBIENTALE

Scheda a cura dell'Ufficio Stampa e Comunicazione
del Gruppo Ds-l'Ulivo del Senato

Il disegno di legge recante "Interventi in campo ambientale"

S 3833
Approvato dal Senato il 25 luglio 2000

Nato come disegno di legge di spesa del ministero dell'Ambiente costituito da 3 articoli, nel corso dell'esame nella commissione Ambiente e nell'Aula del Senato questo testo si è trasformato in un vero e proprio "collegato ambientale", caratterizzandosi per l'innovazione ordinamentale in materia di ambiente e territorio.Il filo rosso del provvedimento è infatti quello dello sviluppo sostenibile, perseguito con il completamento dalla strumentazione del comando e controllo ed assegnando un ruolo alla pianificazione ambientale di prevenzione dall'inquinamento, avviando procedure capaci di investire di responsabilità ecologica l’insieme della politica. Questo disegno di legge, che approda ora in seconda lettura alla Camera, contiene infatti una serie di misure di fondamentale importanza tese da un lato, a potenziare l'amministrazione dell'ambiente in Italia, dall'altro a incentivare il ricorso ai sistemi volontari di gestione ecologica da parte delle imprese e degli enti locali.

Nel complesso, il "collegato" stanzia quasi 700 miliardi di lire per completare la realizzazione del sistema a rete dei controlli ambientali dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio (Anpat), istituire nuovi parchi nazionali, realizzare bonifiche di siti inquinati e ultimare quella dell'ex area industriale di Bagnoli, dotare il ministero dell'Ambiente delle risorse umane necessarie al suo funzionamento, permettere le bonifiche dei siti inquinati, riformare la difesa del suolo e riordinare il sistema cartografico nazionale, incentivare il ricorso all'adozione dei sistemi di gestione ambientale da parte delle imprese e di bilanci ecologici da parte dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

RIFORMA E POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AMBIENTE

Potenziamento del sistema nazionale e regionale della rete dei controlli ambientali

Il collegato ambientale reca disposizioni per il completamento e la riorganizzazione del sistema a rete dei controlli ecologici antinquinamento, che costituiscono il punto più debole e nevralgico del governo dell'ambiente in Italia. Per incentivare la creazione delle Agenzie per la protezione dell'Ambiente da parte delle Regioni - e completare così il sistema dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e Territorio e delle sue articolazioni regionali (Sistema ANPAT-ARPA) - previsto dalla legge 61 del 21 gennaio 1994 (dopo il referendum abrogativo dei controlli sulla qualità di acqua, aria e suolo da parte delle autorità sanitarie), il disegno di legge stabilisce che a partire dal 2000 le Regioni inadempienti subiscano una decurtazione dei loro finanziamenti statali di 3 miliardi. Le eventuali risorse così accumulate verranno ridistribuite tra le Regioni che si saranno dotate di Agenzie per la protezione dell'Ambiente (ARPA).

All'ANPAT viene inoltre attribuito un profilo di maggiore radicamento sul territorio. Secondo la nuova denominazione, l'ANPAT sarà un'Agenzia di coordinamento per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio, con la funzione appunto del coordinamento delle agenzie regionali, con un consiglio federale e una direzione composta da un direttore e da 4 membri, 2 nominati dal ministero dell'Ambiente e 2 dalla Conferenza Stato-Regioni. A questa struttura è stato attribuito complessivamente un finanziamento di 50 miliardi per il 2000, di 23 miliardi per il 2001 e di 18 miliardi per il 2002 per potenziare il sistema a rete dei controlli e della gestione delle informazioni sullo stato dell'ambiente così raccolte.

E' 'previsto anche il coordinamento tra il Servizio geologico nazionale e le strutture tecniche presenti nelle Regioni e nelle Province autonome, i cui responsabili faranno parte di un apposito Comitato. Il ministero dell'Ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni, stabilirà per decreto l'organizzazione del Comitato.

Il rafforzamento del ministero dell'Ambiente

Il collegato dispone le ulteriori procedure per il completamento della pianta organica del ministero dell'Ambiente, fissata dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344 in 900 unità. La nuova norma influisce in particolare sulle procedure di mobilità all'interno della Pubblica amministrazione, stabilendo la priorità per l'inserimento in ruolo dei lavoratori dipendenti degli enti posti in liquidazione e già in servizio presso il dicastero e per la promozione interna dalle qualifiche inferiori alle superiori. Viene dunque premiato l'impegno dei dipendenti del ministero dell'ambiente, mentre si stabilisce che per il reclutamento si potrà fare successivamente ricorso alle graduatorie degli idonei ad altri concorsi pubblici (fatti salvi i requisiti stabiliti per decreto) o indire altri concorsi per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII.

Per armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti che non appartengono ai ruoli dirigenziali vengono stanziati 500 milioni per il 2000 e 1 miliardo per il 2001, che verranno distribuiti attraverso la contrattazione collettiva integrativa.

Viene inoltre potenziata di 20 unità la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale a partire dal 1° gennaio 2001, autorizzando la relativa spesa di 2.150 milioni all'anno e istituito presso il ministero dell'Ambiente il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, che costerà 400 milioni nel 2000, 1 miliardo nel 2001 e 1 miliardo nel 2002.

LE MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

In arrivo nuovi parchi e fondi per lo sviluppo di quelli esistenti

Un parte del collegato è dedicata alla tutela dell'ambiente e del paesaggio: si istituiscono nuovi parchi nazionali, si rifinanziano aree protette già esistenti e si stanziano fondi per la manutenzione e la corretta fruizione del territorio, spingendo sulle politiche di sistema.

Tra i nuovi parchi, alcuni rientrano nella normativa quadro sulle aree protette 394/91 (Costa teatina, Monte Baldo e Penisola Maddalena) e prevedono dunque struttura e procedure standard di organizzazione, gli altri (vedi l'elenco di seguito riportato) verranno istituiti e gestiti secondo e iter e modalità specificamente stabiliti.

  • Parco della Costa teatina. Viene istituito in Abruzzo, secondo i dettami e le procedure della normativa quadro sulle aree protette, il parco della Costa teatina, da realizzarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'Ambiente e d'intesa con la Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il finanziamento relativo è di 1 miliardo a partire dal 2000.

  • Monte Baldo e Penisola Maddalena. Vengono aggiunte due nuove aree di reperimento per l'avvio dell'istituzione di altrettanti parchi nazionali, secondo quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, la 394/91. Si tratta di Monte Baldo e dell'area protetta marina della Penisola Maddalena- Capo Murro in Sardegna, per la quale il ministero dell'Ambiente dovrà provvedere all'istruttoria tecnica necessaria all'istituzione entro il 31 dicembre 2000.

  • Parco geominerario della Sardegna. Il parco geominerario della Sardegna dovrà essere istituito con decreto del ministero dell'Ambiente, d'intesa con quelli dell'Industria e dei Beni culturali e con la Regione Sardegna. Tutelerà i siti connessi con l'attività mineraria rilevanti dal punto di vista geologico, speleologico, archeologico, nonché con valore di testimonianza storica, culturale e ambientale. Questa nuova area protetta nasce con la finalità del recupero, della conservazione e della valorizzazione delle zone in questione, ma anche per riconvertire in termini ecosostenibili il modello di sviluppo basato sull'economia mineraria. La gestione è affidata a un consorzio formato dai ministeri dell'Ambiente, dell'Industria e dei Beni culturali, dalla Regione Sardegna, dalla Provincia di Cagliari, dai comuni e dalle associazioni locali e ambientali interessati. Il finanziamento previsto è di 6 miliardi all'anno per il 200 e il 2001.

  • Parco tecnologico e archeo-minerario delle colline metallifere della Provincia di Grosseto. Il ministero dell'Ambiente, d'intesa con il ministero per i Beni culturali e con la Regione Toscana e dopo aver consultato i comuni, la comunità montana e la provincia interessata, dovrà emanare un decreto per la perimetrazione del parco archeo-minerario della provincia di Grosseto. Ne faranno parte siti geologici, speologici e archeologici nonché i beni con una rilevante valenza storica e culturale e arre di pregio naturalistico. Le finalità sono le stesse di quelle che hanno mosso il parco della Sardegna, il finanziamento è di 1 miliardo all'anno fino al 2001.

  • Parco-museo delle miniere dell'Amiata. Sempre per tutelare siti connessi con l'attività di prelievo minerario e per promuoverne lo sviluppo sostenibile, viene istituito il parco-museo delle miniere dell'Amiata, finanziato con 2 miliardi ripartiti tra il 2000 e il 2001. A gestirlo sarà un consorzio formato dai ministeri dell'Ambiente, dei Beni culutrali e dell'Industria, dalla regione Toscana, dalle Province di Siena e di Grosseto, dalle comunità montane, dai comuni interessati e dall'Università.

  • Coordinamento nazionale dei Tratturi e della civiltà della Transumanza nell’ambito progettuale Appennini Parco d’Europa. Per tutelare gli edifici, le chiese, gli insediamenti nati lungo le antiche piste del bestiame e la civiltà a essi connessa nascerà il coordinamento di ben 6 regioni italiane, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia e degli enti parco nazionali interessati. Si tratta infatti di salvaguardare edifici antichi, ma anche paesaggi, itinerari e stili di vita tipici della montagna appenninica. Il finanziamento, che gestirà un consorzio formato dai ministeri dell'Ambiente, dei Beni culturali, delle Politiche agricole, delle regioni e degli enti parco, sarà di 1 miliardo per il 2000 e di 2 miliardi a partire dal 2001. Il decreto di definizione dovrà essere messo dal dicastero dell'Ambiente d'intesa con gli altri organismi che poi faranno parte dell'organismo amministrativo.

  • Ente geopaleontologico di Pietraroia. A Pietraroia in provincia di Benevento ci sono siti di grande rilevanza geologica, paleontologica, naturalistica e paesaggistica. Saranno salvaguardati attraverso l'istituzione di un Ente gestito da un consorzio costituito dai ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, dalla Regione Campania, dal comune di Pietraroia, dall'Università del Sannio, dell'Università 'Federico II di Napoli e delle associazioni locali e ambientali interessate. Questa iniziativa verrà finanziata con 1 miliardo all'anno fino al 2002.

Altre misure di potenziamento del sistema dei parchi e per la tutela della natura:

  • Potenziamento delle politiche di sistema. L'articolo 9 del disegno di legge attribuisce alla Segreteria tecnica per le aree protette, istituita dalla legge quadro, compiti di coordinamento delle politiche dei parchi nazionali, il cui territorio ammonta ormai complessivamente al 10% di quello nazionale. La Segreteria tecnica dovrà dunque occuparsi, senza ulteriori costi per lo Stato, del potenziamento del sistema a rete di tutela dell'ambiente, e della promozione degli accordi tra le associazioni produttive, il sistema delle autonomie e la comunità scientifica per lo sviluppo sostenibile nei parchi stessi. Il ministero dovrà ogni anno riferire al Parlamento i risultati dell'attività della Segreteria.

  • Saline di Cervia e Saline di Tarquinia. Viene finanziato con 1 miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 il mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale di Saline di Cervia, mentre per le Saline di Tarquinia vengono stanziati con le stesse finalità 500 milioni all'anno per il triennio fino al 2002 compreso.

  • Sentieri di montagna a Cuneo. L'amministrazione provinciale di Cuneo avrà a disposizione 2 miliardi all'anno dal 2000 al 2002 per sistemare i sentieri di alta quota situati nelle zone di propria competenza.

  • Aree protette marine. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine già esistenti viene autorizzata una spesa di 3 miliardi dal 2000. E proprio nell'anno in corso 2 miliardi dovranno essere spesi per investimenti in queste aree tutelate.

  • Turismo scolastico nei parchi. Il turismo scolastico nei parchi deve essere favorito e incentivato. A questo fine è previsto uno stanziamento di 1 miliardo all'anno per il 2000, 2001, e il 2002.

  • Estensione dei parchi già esistenti. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i comuni, le province e le regioni avranno il diritto di prelazione per l'acquisizione di beni immobili vincolati e di aree a rischio di dissesto idrogeologico situati in territori limitrofi a quelli dei parchi, e che quindi potrebbero essere utili per il loro ampliamento. L'importo che gli enti pubblici territoriali dovranno versare allo Stato sarà pari a quello dell'indennità di esproprio.

  • Boschi in Piemonte. Vengono stanziati 3 miliardi complessivi per 3 anni per il miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni piemontesi situati a più di 1200 metri.

  • Alpeggio estivo a Cuneo. Al miglioramento delle strutture adibite ad alpeggio estivo nella provincia di Cuneo sono destinati in tutto 3 miliardi, suddivisi nel triennio 2000-2002.

  • Norme a tutela del mare. Il disegno di legge stanzia 8 miliardi nel 2001 per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di "Posedonia oceanica", la pianta acquatica utilizzata come rilevatore di inquinanti dell'habitat marino per la sua sensibilità.

  • Animali. All'Istituto nazionale per la Fauna selvatica è concesso un contributo di 2 miliardi all'anno per il 2000 e il 2001, così come per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione.

LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DIFESA DEL SUOLO

Le modifiche alla legge quadro 183/89

Il collegato ambientale prevede norme che modificano la legge quadro sulla difesa del suolo e contribuiscono alla sua migliore attuazione.

Si prevede l'istituzione a partire dal 1° gennaio 2001 presso il ministero dell'Ambiente, di un "Fondo nazionale" per l'alta formazione nel settore specifico, le cui somme verranno utilizzate attraverso un piano pluriennale predisposto dal dicastero dell'Ambiente insieme a quello dell'Università, al gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Cnr e al comitato dei ministri per la difesa del suolo. Il piano riguarderà anche i giovani che svolgono servizio civile per la tutela del patrimonio ambientale e forestale.

Viene inoltre attribuita al governo una delega a emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del collegato, uno o più decreti legislativi che, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, attribuiscano unico rilievo a tutti i bacini idrografici del territorio nazionale, per superare la farraginosità delle disposizioni normative che riguardano i rapporti tra le varie autorità.

Il ministero dell’Ambiente assume una competenza centrale in materia di difesa del suolo anticipando così la riforma che vedrà la nascita, con la nuova legislatura, del ministero dell'Ambiente e del Territorio. La manutenzione dei bacini idrografici è rafforzata, attraverso l'introduzione di un apposito programma triennale, che le Autorità di bacino dovranno predisporre d'intesa con le Regioni, secondo linee guida e le scansioni temporali dei ministeri dell'Ambiente e dei Lavori pubblici d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. Finalità della programmazione: miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli in montagna e in collina, regimazione e rinaturalizzazione della rete di deflusso superficiale, manutenzione degli alvei, incentivazione delle attività agro-silvo-pastorali che contribuiscono alla difesa del suolo.

Lotta alla siccità e alla desertificazione

Per il Programma d'azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione i fondi stanziati ammontano a 2 miliardi suddivisi per il 2000 e il 2001 e di 2 miliardi nel 2002, mentre il funzionamento dell'omonimo Comitato a 1 miliardo a lire 1 miliardo nel 2001.

Sistema cartografico nazionale

Il collegato persegue inoltre l'obiettivo di riorganizzare e coordinare precedenti finanziamenti e strutture operative già esistenti per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarla alle necessità di predisposizione e aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea di cui all'accordo sottoscritto il 30 luglio 1998 tra lo Stato e le Regioni.

MISURE PER LE IMPRESE ECO-VIRTUOSE E PER I CONSUMATORI

Autocertificazione per chi si certifica Emas

E' in arrivo la semplificazione delle procedure burocratiche per le imprese certificate Emas, ovvero per le imprese che adottano sistemi volontari di gestione ambientale tesi al controllo delle emissioni inquinanti attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili. Tali aziende potranno accedere all'autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti e dell'iscrizione all'Albo gestori rifiuti, previste dalle leggi sull'aria, sull'acqua, sui rifiuti e sul controllo integrato dell'inquinamento (Integrated prevention pollution control). La certificazione Emas garantisce infatti che l'impresa ha avviato con profitto un sistema di valutazione e prevenzione del rischio di inquinamento. La semplificazione costituisce quindi un incentivo alla sua adozione.

Niente più emergenze per presentare il Modello unico di dichiarazione ambientale

Il collegato mette inoltre ordine nelle procedure di modifica del Modello unico di dichiarazione ambientale delle imprese, che solitamente intervengono ogni anno, per evitare situazioni di emergenza e ritardi nella presentazione. Viene infatti stabilito che le eventuali modifiche al MUD dovranno essere apportate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 1° marzo di ogni anno. In tale ipotesi, scatta una proroga automatica di 120 giorni la presentazione del modello.

Cotton fioc e piatti monouso solo biodegradibili

Niente più depuratori intasati dai bastoncini nettaorecchie, discariche piene di indistruttibili stoviglie monouso, o mari cosparsi di buste di plastica. Entro un anno tutti questi prodotti di uso quotidiano e i riempitivi espansi per gli imballi, che vengono commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere realizzati esclusivamente con materiali biodegrabili. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il ministro dell'Ambiente di concerto con quello della Sanità, dovrà emanare un decreto che definisca le categorie di prodotti su cui dovrà comparire entro 4 mesi la scritta <<non disperdere nell'ambiente e nei servizi igienici>> ed elencare altri prodotti da fabbricare solo con materiali biodegradibili. Dopo un anno dall'entrata in vigore della legge i sindaci potranno sanzionare la produzione e la commercializzazione di questi prodotti non biodegradabili con il pagamento di una somma da 5 a 90 milioni e, in caso di reiterazione, con la chiusura dello stabilimento di produzione da 5 giorni a 3 mesi, o con la sospensione della licenza fino a 3 mesi. Sono misure che tendono a modificare i comportamenti quotidiani più inquinanti e che nel tempo incentivano la ricerca da parte delle industrie dei materiali a minore impatto ambientale.

LA BONIFICA DI BAGNOLI

La bonifica di Bagnoli, un’opportunità per lo sviluppo di Napoli e del Mezzogiorno con la possibilità di utilizzare l’area industriale dismessa ai fini di un nuovo sviluppo urbano che attivi nuova occupazione e salvaguardi l’ambiente.

Il disegno di legge prevede il completamento della bonifica del sito industriale di Bagnoli, già prevista dalla legge 582/96, attraverso la netta semplificazione delle procedure e l'affidamento dell'area al comune di Napoli per il suo pieno recupero dal punto di vista socio-economico.

L'Iri dovrà predisporre il piano per il completamento della bonifica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, poi il ministero dell'Ambiente avrà altri 30 giorni per verificarne la fattibilità, approvarlo ed emettere un apposito decreto. La bonifica seguirà i criteri già fissati dalla normativa precedente, attraverso lo smantellamento, la rimozione, la demolizione e la rottamazione delle strutture, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione.

Per la conclusione del ripristino ecologico dell'area di Bagnoli vengono stanziati 50 miliardi all'anno dal 2000 al 2004. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle procedure vengono attribuite al ministero dell'Ambiente, che dovrà relazionare al Parlamento ogni anno sullo stato di avanzamento dei lavori. Per il pieno recupero dell'intera area di Bagnoli viene inoltre attribuita al comune di Napoli la facoltà di acquisire, direttamente o attraverso società partecipate, la proprietà dell'ex sito industriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. In questo caso sarà il Municipio della città parteneopea ad assumere oneri e onori del completamento della bonifica, altrimenti entro 9 mesi si provvederà a un'asta pubblica, e i fondi già stanziati per il risanamento verranno reintroitati dallo Stato perché spetterà al nuovo proprietario sostenerne interamente i costi.

LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

La bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati

In arrivo soldi e depenalizzazione per incentivare le bonifiche dei siti inquinati già previste dalle leggi. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (ex articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426) vengono rifinanziati con 96 miliardi nel 2000, 100 nel 2001 e 32 per il 2001. Il decreto Ronchi sui rifiuti 22/97 prevedeva l'obbligo di bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati a carico dei proprietari dei siti stessi, siano essi imprese o enti pubblici territoriali. L'avvio della bonifica, tuttavia, equivale per le imprese a un'autodenuncia con conseguenze anche penali, cosa che di fatto ha finora impedito la fattiva attuazione della legge. Per ovviare a questo problema, e incentivare le bonifiche, il disegno di legge sugli "Interventi in campo ambientale" prevede, per i proprietari dei siti che decidono di effettuare la bonifica, la non punibilità per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito commessi prima dell'avvio delle procedure di ripristino.

Per evitare che scattino le sanzioni penali, la realizzazione della bonifica deve essere condotta in conformità alle normative vigenti, e i fatti di inquinamento non devono essere stati commessi a titolo di dolo. Ovviamente tale norma non è valida per i reati delle ecomafie, quando quindi l'inquinamento è volto al guadagno illecito.

La bonifica dall'amianto

E' inoltre prevista la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e la realizzazione degli interventi di bonifica più urgente, per cui vengono stanziati 6 miliardi per il 2000 e 8 miliardi da ripartire nel 2001 e 2002. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del collegato ambientale, il ministro dell'Ambiente dovrà emanare un decreto (con il concerto del tesoro e sentita la Conferenza unificata) contenente i soggetti e gli strumenti per la mappatura e i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza alle bonifiche.

Traffico illecito di rifiuti

Apportando un emendamento aggiuntivo al decreto legislativo Ronchi sui rifiuti 22/97, il collegato ambientale configura una figura specifica di delitto per l'attività criminale organizzata relativa al traffico di rifiuti. Viene così integrata la normativa del '97 che tendeva a colpire i singoli reati, e attribuita particolare gravità ai reati commessi dalle cosiddette ecomafie.

In particolare si stabilisce che:

  • chiunque, per conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è puntio con la reclusione da 1 a 6 anni;

  • se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena prevista va da 3 a 8 anni;

  • il giudice può ordinare il ripristino dello stato dell'ambiente e può anche subordinare la concessione della condizionale all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

NORME PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE CITTA'

Promozione di Agende 21 locali e di bilanci ambientali

Da qualche tempo comuni, province e regioni stanno adottando programmi concertati a livello locale per lo sviluppo sostenibile delle città (Agende 21), strumenti per la certificazione ambientale delle amministrazioni (sul modello delle imprese) e veri e propri bilanci ambientali. Per sostenere queste iniziative, la cui importanza è riconosciuta a livello internazionale e in attesa della legge quadro di contabilità ambientale, viene costituito un apposito fondo presso il ministero dell'Ambiente di 11 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del collegato, un regolamento del titolare del dicastero dell'Ambiente dovrà indicare i requisiti di ammissione e i criteri di ripartizione del fondo.

Città sostenibile delle bambine e dei bambini

Entro il 31 dicembre 2000 il ministero dell'Ambiente dovrà definire con un decreto i requisiti per l'attribuzione del premio "Città sostenibile delle bambine e dei bambini", da attribuire ai comuni che avranno adottato le migliori iniziative per rendere più vivibile l'ambiente urbano per i più piccoli. A tale scopo nel 2000 e nel 2001 vengono stanziati 1 miliardo e 200 milioni all'anno.

Riduzione del traffico rubano

Su richiesta dei comuni interessati, il ministero dell'Ambiente insieme ad ANPA e a ENEA promuove iniziative di supporto alle misure per la riduzione dell'inquinamento urbano previste dai piani del traffico di cui al Nuovo codice della strada. E proprio sui piani e sulle altre misure contro il traffico, i sindaci potranno promuovere referendum consultivi, anche in deroga agli statuti municipali.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE

La partecipazione dell'Italia alle convenzioni internazionali per la tutela ecologica

Viene finanziata la partecipazione dell'Italia ad alcuni programmi e convenzioni internazionali. In particolare:

  • per il pagamento della quota associativa all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) è autorizzata la spesa di 500 milioni a partire dal 2000;

  • per l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento è autorizzata la spesa di 2 miliardi;

  • per l'esecuzione della Convenzione di Expoo del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è autorizzata la spesa di 500 milioni per il 2000 e di 800 milioni a decorrere dal 2001;

  • per l'attuazione della Convenzione delle Alpi è autorizzata la spesa di 1 miliardo dal 2001.

La Cooperazione internazionale e valutazione dell'impatto ambientale

Il disegno di legge introduce una sorta di valutazione dell'impatto ambientale dei programmi di cooperazione allo sviluppo. Si stabilisce infatti che "i programmi di cooperazione bilaterale dell'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i paesi in via di sviluppo" devono contenere una valutazione preliminare degli effetti sulle emissioni di gas serra e sul consumo di risorse idriche.

NORME VARIE

Sviluppo di tecnologie pulite e attività di formazione ed educazione

Il collegato stanzia 16.800 milioni per rifinanziare la legge di spesa del ministero dell'Ambiente per il 1998, e 228 miliardi per quella del 999. Sono disponibili per il 2001 rispettivamente: 6 miliardi per la prosecuzione da parte del ministero dell'Ambiente delle attività relative ai premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite e 10.800 milioni per il proseguimento delle attività di educazione, formazione e informazione ambientali (articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344).

Norme per l'Umbria

Vengono stanziati 3 miliardi all'anno fino al 2002 per il completamento del secondo accesso alla città di Amelia e 1 miliardo nel 2000 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, nel comune di Avigliano umbro.

Nucleo ecologico dei carabinieri

Il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri assumerà la denominazione di Comando dei Carabinieri per la difesa dell'ambiente.